Obbligo per Comuni, Enti e Socità Pubbliche di prevedere nei capitolati l'impiego di almeno il 30% di aggregati riciclati . MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DECRETO 8 maggio 2003, n. 203 - Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 180 del 5 agosto 2003).
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare Min. Ambiente del 15.07.2005 n°5205 che prevede l'operatività nel settore edile, stradale ed ambientale degli aggregati riciclati rivenienti dall'attività di recupero dei rifiuti inerti.
Ai sensi del D.M. 08/05/2003 n° 203, i Comuni, Enti e Società Pubbliche hanno adesso l'obbligo, nell'esecuzione dei lavori, di impiegare almeno il 30% di materiali riciclati.